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Testamento Biologico, Oggi in discussione la Legge alla Camera

La discussione sul biotestamento arriva oggi alla Camera. Il testo del disegno di legge porta la dicitura “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ed è a prima firma di Donata Lenzi, deputata del PD e membro della Commissione affari sociali.

Il documento si compone di 6 articoli, volti a disciplinare una materia che in questi giorni è tornata potentemente di attualità, grazie alla vicenda di Dj Fabo. La scelta del giovane milanese è stata però molto più estrema rispetto a quello su cui si andrebbe a legiferare – tenendo presente la probabile opposizione al Senato di Lega, centristi e Forza Italia, che ha presentato fino ad ora 48 emendamenti, in quanto prevedeva il ricorso al suicidio assistito. A niente di tutto ciò e nemmeno all’eutanasia fanno riferimento gli articoli sviluppati dalla deputata Lenzi, che comunque aspirano a regolamentare la possibilità della libera scelta, rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori.

Uno dei punti che creeranno sicuramente più occasione di dibattito è contenuto nell’articolo 1, comma 5 e 6, in base al quale ogni persona maggiorenne e nel pieno possesso della proprie capacità mentali ha il diritto di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso“. Il consenso libero e informato, che autorizzi al trattamento sanitario, può essere revocato anche quando ciò comporti “l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico“.

Stando al medesimo articolo (comma 7), la posizione del medico è ben definita: è tenuto infatti a rispettare le scelte del paziente, rimanendo comunque “esente da responsabilità civile o penale“.  Alcune criticità saranno certo sollevate da quanti vedano minacciata l’autonomia medica professionale: se da una parte nessun dottore può opporsi alle interruzioni del trattamento, dall’altra in casi di emergenza o di urgenza questi assicura l’assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente“.  Le DAT possono essere oltretutto disattese anche completamente, come è scritto nel comma 5 dell’articolo 3, “qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita“.

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