Cronaca

Sentenza n. 3039/2025 pubbl. il 08/08/2025

Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da LADISA Fabio nei confronti della Redazione del quotidiano online www.espresso.repubblica.it”, della Redazione del quotidiano online www.ilgazzettino.it”, della Redazione del quotidiano online www.corriere.it”, della Redazione del quotidiano online www.lastampa.it”, della Redazione del quotidiano online www.iltempo.it”, della Redazione del quotidiano online www.ilsecoloXIX.it”, della Redazione del quotidiano online www.blitzquotidiano.it”, della Testata editoriale online “Newsly”, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab s.r.l.s., della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie, de Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, de Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, de Il Quotidiano il tempo S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, della Società Editrice Multimediale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della Gedi News Network S.p.a., in persona del proprio amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, e della Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7733/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

  • dichiara la contumacia della Redazione online del quotidiano www.espresso.repubblica.it, della Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, della Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, e della Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, e della Commissione di inchiesta sul Fenomeno delle Mafie;
  • dichiara l’inammissibilità della domanda attorea nei confronti della Commissione di inchiesta sul Fenomeno delle Mafie;
  • dichiara il difetto di legittimazione passiva della Società Editrice Multimediale S.r.l., della Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. e della Redazione online del quotidiano Il Corriere.it;
  • accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l’effetto, accerta la natura diffamatoria degli articoli pubblicati sulla pagina web www.ilgazzettino.it del 27.05.2015, sulla pagina web www.lastampa.it del 26.05.2015, sulla pagina web www.iltempo.it del 26.05.2015; sulla pagina web www.ilsecoloXIX.it del 26.05.2015; e sulla pagina web www.newsly.it, del 26.05.2015, e condanna Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore,, Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Newsly.it, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico, la Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, la Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, la Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di LADISA Fabio, che liquida nella somma complessiva di €. 50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del danno morale, all’immagine, alla reputazione e all’onore;
  • condanna, altresì, Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Newsly.it, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico, la Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, la Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, la Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, alla pubblicazione del presente dispositivo sui rispettivi quotidiani sia nella versione cartacea, sia in quella online, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
  • rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di risarcimento del danno da perdita di chance avanzate dall’attore;
  • condanna, inoltre, Il Quotidiano Il Tempo S.r.l. in Liquidazione, a manlevare e tenere indenne Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), di quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore di LADISA Fabio in esecuzione della presente sentenza;
  • compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per ½ le spese processuali del presente giudizio e condanna Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Newsly.it, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico, la Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, la Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, la Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, in solido fra loro, al pagamento del restante ½ delle spese sostenute da LADISA Fabio, che liquida in complessivi €. 5.634,28, di cui €. 1.826,28 per esborsi, ed €. 3.808,00 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), CNPA e IVA, se dovuta, come per legge;
  • compensa integralmente tra tutte le restanti parti processuali, per le ragioni indicate in motivazione, le spese del presente giudizio.

Così deciso in Bari, il 7.08.2025.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.

Il Giudice

Dott. Luca Sforza

Back to top button
Close
Close